Art. 7. Diritto di accesso ai dati personali ed altri
diritti 1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma
dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non
ancora registrati, e la loro comunicazione in forma
intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere
l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità
e modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso di
trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli
estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante
designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2; e) dei soggetti o delle
categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati
o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato
nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3.
L'interessato ha diritto di ottenere: a) l'aggiornamento, la
rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei
dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il
blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui
non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i
dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l'attestazione
che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a
conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai
quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui
tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4.
L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi
legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorchè
pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati
personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o
di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di
comunicazione commerciale. |
Art. 8. Esercizio dei diritti 1. I diritti di
cui all'articolo 7 sono esercitati con richiesta rivolta senza formalità
al titolare o al responsabile, anche per il tramite di un incaricato, alla
quale è fornito idoneo riscontro senza ritardo.
2. I diritti di cui
all'articolo 7 non possono essere esercitati con richiesta al titolare o
al responsabile o con ricorso ai sensi dell'articolo 145, se i trattamenti
di dati personali sono effettuati: a) in base alle disposizioni del
decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla
legge luglio 1991, n. 197,e successive modificazioni, in materia di
riciclaggio; b) in base alle disposizioni del decreto-legge 31 dicembre
1991,n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio
1992,n. 172, e successive modificazioni, in materia di sostegno alle
vittime di richieste estorsive; c) da Commissioni parlamentari
d'inchiesta istituite ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione; d)
da un soggetto pubblico, diverso dagli enti pubblici economici,in base ad
espressa disposizione di legge, per esclusive finalità inerenti alla
politica monetaria e valutaria, al sistema dei pagamenti, al controllo
degli intermediari e dei mercati creditizi e finanziari, nonchè alla
tutela della loro stabilità; e) ai sensi dell'articolo 24, comma 1,
lettera f), limitatamente al periodo durante il quale potrebbe derivarne
un pregiudizio effettivo e concreto per lo svolgimento delle
investigazioni difensive o per l'esercizio del diritto in sede
giudiziaria; f) da fornitori di servizi di comunicazione elettronica
accessibili al pubblico relativamente a comunicazioni telefoniche in
entrata, salvo che possa derivarne un pregiudizio effettivo e concreto per
lo svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre
2000, n. 397; g) per ragioni di giustizia, presso uffici giudiziari di
ogni ordine e grado o il Consiglio superiore della magistratura o altri
organi di autogoverno o il Ministero della giustizia; h) ai sensi
dell'articolo 53, fermo restando quanto previsto dalla legge 1 aprile
1981, n. 121.
3. Il Garante, anche su segnalazione
dell'interessato, nei casi dicui al comma 2, lettere a), b), d), e) ed f)
provvede nei modi di cui agli articoli 157, 158 e 159 e, nei casi di cui
alle lettere c), g) ed h) del medesimo comma, provvede nei modi di cui
all'articolo 160.
4. L'esercizio dei diritti di cui all'articolo 7,
quando non riguarda dati di carattere oggettivo, può avere luogo salvo che
concerna la rettificazione o l'integrazione di dati personali di tipo
valutativo, relativi a giudizi, opinioni o ad altri apprezzamenti di tipo
soggettivo, nonchè l'indicazione di condotte da tenersi o di decisioni in
via di assunzione da parte del titolare del trattamento. |
Art. 9. Modalità di esercizio 1. La richiesta
rivolta al titolare o al responsabile può essere trasmessa anche mediante
lettera raccomandata, telefax o posta elettronica. Il Garante può
individuare altro idoneo sistema in riferimento a nuove soluzioni
tecnologiche. Quando riguarda l'esercizio dei diritti di cui all'articolo
7, commi 1 e 2, la richiesta può essere formulata anche oralmente e in tal
caso è annotata sinteticamente a cura dell'incaricato o del
responsabile.
2. Nell'esercizio dei diritti di cui all'articolo 7
l'interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a persone
fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì,
farsi assistere da una persona di fiducia.
3. I diritti di cui
all'articolo 7 riferiti a dati personali concernenti persone decedute
possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a
tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di
protezione.
4. L'identità dell'interessato è verificata sulla base
di idonei elementi di valutazione, anche mediante atti o documenti
disponibili o esibizione o allegazione di copia di un documento di
riconoscimento. La persona che agisce per conto dell'interessato esibisce
o allega copia della procura, ovvero della delega sottoscritta in presenza
di un incaricato o sottoscritta e presentata unitamente a copia
fotostatica non autenticata di un documento di riconoscimento
dell'interessato. Se l'interessato è una persona giuridica, un ente o
un'associazione, la richiesta è avanzata dalla persona fisica legittimata
in base ai rispettivi statuti od ordinamenti.
5. La richiesta di
cui all'articolo 7, commi 1 e 2, è formulata liberamente e senza
costrizioni e può essere rinnovata, salva l'esistenza di giustificati
motivi, con intervallo non minore di novanta giorni. |
Art. 10. Riscontro all'interessato 1. Per
garantire l'effettivo esercizio dei diritti di cui all'articolo 7 il
titolare del trattamento è tenuto ad adottare idonee misure volte, in
particolare: a) ad agevolare l'accesso ai dati personali da parte
dell'interessato, anche attraverso l'impiego di appositi programmi per
elaboratore finalizzati ad un'accurata selezione dei dati che riguardano
singoli interessati identificati o identificabili; b) a semplificare le
modalità e a ridurre i tempi per il riscontro al richiedente, anche
nell'ambito di uffici o servizi preposti alle relazioni con il
pubblico.
2. I dati sono estratti a cura del responsabile o degli
incaricati e possono essere comunicati al richiedente anche oralmente,
ovvero offerti in visione mediante strumenti elettronici, sempre che in
tali casi la comprensione dei dati sia agevole, considerata anche la
qualità e la quantità delle informazioni. Se vi è richiesta, si provvede
alla trasposizione dei dati su supporto cartaceo o informatico, ovvero
alla loro trasmissione per via telematica.
3. Salvo che la
richiesta sia riferita ad un particolare trattamento o a specifici dati
personali o categorie di dati personali, il riscontro all'interessato
comprende tutti i dati personali che riguardano l'interessato comunque
trattati dal titolare. Se la richiesta è rivolta ad un esercente una
professione sanitaria o ad un organismo sanitario si osserva la
disposizione di cui all'articolo 84, comma 1.
4. Quando
l'estrazione dei dati risulta particolarmente difficoltosa il riscontro
alla richiesta dell'interessato può avvenire anche attraverso l'esibizione
o la consegna in copia di atti e documenti contenenti i dati personali
richiesti.
5. Il diritto di ottenere la comunicazione in forma
intelligibile dei dati non riguarda dati personali relativi a terzi, salvo
che la scomposizione dei dati trattati o la privazione di alcuni elementi
renda incomprensibili i dati personali relativi all'interessato.
6.
La comunicazione dei dati è effettuata in forma intelligibile anche
attraverso l'utilizzo di una grafia comprensibile. In caso di
comunicazione di codici o sigle sono forniti, anche mediante gli
incaricati, i parametri per la comprensione del relativo
significato.
7. Quando, a seguito della richiesta di cui
all'articolo 7, commi1 e 2, lettere a), b) e c) non risulta confermata
l'esistenza di dati che riguardano l'interessato, può essere chiesto un
contributo spese non eccedente i costi effettivamente sopportati per la
ricerca effettuata nel caso specifico.
8. Il contributo di cui al
comma 7 non può comunque superare l'importo determinato dal Garante con
provvedimento di carattere generale, che può individuarlo forfettariamente
in relazione al caso in cui i dati sono trattati con strumenti elettronici
e la risposta è fornita oralmente. Con il medesimo provvedimento il
Garante può prevedere che il contributo possa essere chiesto quando i dati
personali figurano su uno speciale supporto del quale è richiesta
specificamente la riproduzione, oppure quando, presso uno o più titolari,
si determina un notevole impiego di mezzi in relazione alla complessità o
all'entità delle richieste ed è confermata l'esistenza di dati che
riguardano l'interessato.
9. Il contributo di cui ai commi 7 e 8 è
corrisposto anche mediante versamento postale o bancario, ovvero mediante
carta di pagamento o di credito, ove possibile all'atto della ricezione
del riscontro e comunque non oltre quindici giorni da tale riscontro.
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